Provvigioni deducibili alla consegna dei beni
Per la Cassazione per determinare il momento in cui possono essere dedotte come costi bisogna sempre fare riferimento all’art. 109, comma 2 del TUIR
Le provvigioni passive corrisposte ad un agente sono deducibili per il preponente nel periodo d’imposta in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire l’esecuzione del contratto col terzo procurato dall’agente, ovvero generalmente alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell’atto per gli immobili. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza 23321/2013.
Una società aveva corrisposto nel 2002 delle provvigioni a degli agenti di vendita, i quali, in tale anno, avevano emesso fattura recante la descrizione “provvigioni 2001”. Il Fisco, in sede di controllo, recuperava a tassazione tali provvigioni dedotte dal contribuente, sulla base della considerazione che anch’esse sono soggette al principio di competenza e, pertanto, poiché
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