Bancarotta fraudolenta, amministratori di fatto e di diritto ugualmente responsabili
La Cassazione conferma la condanna di due gestori, di fatto e di diritto, con motivazioni non sempre in linea con le migliori soluzioni già prospettate
Rispondono di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale sia l’amministratore di fatto, tale in ragione del suo ruolo preminente sulle scelte gestionali, che l’amministratore di diritto; quanto a quest’ultimo, in particolare, rileva, in relazione alla bancarotta documentale, l’obbligo di tenere e conservare le scritture contabili e, quanto alla bancarotta patrimoniale, la generica consapevolezza che l’amministratore di fatto compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 14 novembre 2013 n. 45671.
In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 del RD 267/42 vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, e non già rapportandosi alle ...
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