Distrazioni e garanzie non pretese condannano il collegio sindacale
In relazione al «vecchio» art. 2477 c.c., pieni poteri su gestione e conti per il collegio sindacale nominato in assenza di obbligo e di limitazioni statutarie
Il Tribunale di Verona, nell’ordinanza del 31 ottobre 2013, fornisce una serie di interessanti chiarimenti in merito ai profili di responsabilità del collegio sindacale di srl, sia pure in applicazione del vecchio testo dell’art. 2477 c.c.
Il curatore del fallimento di una srl agiva nei confronti di ex amministratori e sindaci imputando loro il danno derivante: dall’effettuazione di pagamenti per consistenti importi privi di qualsiasi supporto contrattuale; dalla mancata richiesta di adeguate garanzie (contrattualmente previste) rispetto a rilevanti commesse in Paesi stranieri; dal ritardato accertamento del verificarsi della causa di scioglimento della riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale.
Relativamente al collegio sindacale, come evidenziato, è da considerare ...
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