Start up innovative, divieto per le società derivanti da operazioni straordinarie
Secondo le Entrate, è consentita la creazione di una start up mediante trasformazione
La circ. 16/2014 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sui requisiti qualificanti che le start up innovative devono rispettare per accedere alla disciplina fiscale di favore.
Le start up innovative possono assumere le seguenti forme giuridiche: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa, Societas Europaea residente in Italia, ovvero società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo SEE ed esercitino in Italia un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione. Le start up innovative devono, quindi, possedere i requisiti “cumulativi”,
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