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FISCO

Per la fatturazione differita nei servizi, conta la documentazione commerciale

Secondo l’Agenzia, dalla documentazione devono emergere con certezza la prestazione, la data di effettuazione e le parti contraenti

/ Luisa CORSO

Mercoledì, 2 luglio 2014

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Tra le risposte a quesiti fornite dall’Agenzia delle Entrate in materia di obblighi di fatturazione, nella seconda parte della circolare 24 giugno n. 18 figurano chiarimenti sulla documentazione idonea per la fatturazione differita, nonché sui casi in cui è possibile avvalersi del beneficio.

L’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, come modificato dalla L. 228/2012, ammette la possibilità di avvalersi della fatturazione differita, entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione è effettuata, prima prevista solo per le sole cessioni di beni, anche nel caso di prestazioni di servizi, purché “individuabili attraverso idonea documentazione”.

Sotto quest’ultimo profilo, posto che il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non ...

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