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Anche il liquidatore per poco tempo può integrare la bancarotta fraudolenta

Per la Cassazione, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’art. 223 L. fall., ma anche dall’art. 2489 c.c.

/ Stefano COMELLINI

Mercoledì, 9 luglio 2014

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Il liquidatore di società fallita è in posizione di garanzia rispetto all’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta, anche se ha rivestito la carica per un tempo limitato. Il principio è affermato dalla sentenza n. 29921, depositata ieri, con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso dell’organo societario e confermato la sua penale responsabilità.

In particolare, la Corte ha ribadito che la responsabilità del liquidatore non deriva solo dall’art. 223 L. fall. (che annovera tale figura tra i soggetti agenti del reato di bancarotta fraudolenta impropria), ma anche dall’art. 2489 c.c. (“Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori”) ove, al secondo comma, si prevede che “i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità ...

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