Anche il liquidatore per poco tempo può integrare la bancarotta fraudolenta
Per la Cassazione, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’art. 223 L. fall., ma anche dall’art. 2489 c.c.
Il liquidatore di società fallita è in posizione di garanzia rispetto all’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta, anche se ha rivestito la carica per un tempo limitato. Il principio è affermato dalla sentenza n. 29921, depositata ieri, con la quale la Cassazione ha respinto il ricorso dell’organo societario e confermato la sua penale responsabilità.
In particolare, la Corte ha ribadito che la responsabilità del liquidatore non deriva solo dall’art. 223 L. fall. (che annovera tale figura tra i soggetti agenti del reato di bancarotta fraudolenta impropria), ma anche dall’art. 2489 c.c. (“Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori”) ove, al secondo comma, si prevede che “i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità ...
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