Al giudice la verifica della reale sicurezza del pagamento dei creditori estranei
Negli accordi di ristrutturazione il potere del Tribunale non si limita al controllo di regolarità formali ma anche di aspetti di legalità sostanziale
Il Tribunale di Asti, in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis L. fall. (decreto del 26 giugno 2014), ha colto l’occasione per esprimersi sulla natura e sull’estensione dei controlli che competono al giudice, in particolare affermando il principio (già fatto proprio da Trib. di Enna 27 settembre 2006 e Trib. di Roma del 20 maggio 2010) che, in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma si estende alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamento ...
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