Più fatti di bancarotta «aggravano» il reato
La Suprema Corte ripropone numerosi principi di diritto in materia, confermando che il fallimento non è l’evento della bancarotta fraudolenta
La sentenza del 22 luglio 2014 n. 32352 della Cassazione, relativa al caso Parmalat (si veda “I «segnali d’allarme» condannano amministratori non esecutivi e sindaci” di ieri), si sofferma anche su una molteplicità di profili attinenti ai reati fallimentari che appare opportuno riassumere. Innanzitutto, trova ennesima conferma l’orientamento secondo il quale il fallimento, pur integrando una condizione necessaria per la configurabilità dei reati di bancarotta fraudolenta, non ne costituisce l’evento (cfr., da ultimo, Cass. n. 32031/2014; contra, ma isolata, Cass. n. 47502/2012).
Sono prese in esame, poi, le fattispecie di bancarotta impropria da reato societario (art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42) e da operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42). Esse ...
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