«ArtBonus» in tre quote di pari importo
Secondo l’Agenzia, le erogazioni devono essere effettuate tramite banche, uffici postali, carte di credito e assegni
Con la circolare n. 24 di ieri, 31 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito al c.d. “ArtBonus” di cui all’art. 1 del DL 83/2014 convertito. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a tutti i soggetti (indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica) che effettuano, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 (2014, 2015 e 2016, per i “solari”), erogazioni liberali in denaro relative agli interventi agevolabili.
Tale misura di favore sostituisce, limitatamente ai suddetti periodi d’imposta, la detrazione IRPEF e la deduzione IRES previste dagli artt. 15 comma 1 lett. h) e i) e 100 comma 2 lett. f) e g) del TUIR. Come chiarito dalla circolare in commento, tali disposizioni
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