Bancarotta fraudolenta documentale anche per omessa tenuta della contabilità
Ai fini della fattispecie, rilevano tutti i libri sociali, obbligatori o meno, tenuti solo parzialmente o non tenuti affatto
Integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale anche l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ove si dimostri la consapevolezza che ciò potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio; elemento soggettivo della fattispecie che può essere desunto anche dalla repentina cessione delle quote, da parte del socio accomandatario di una sas, in epoca prossima al fallimento.
Sono queste le indicazioni che paiono desumibili dalla sentenza 10 settembre 2014 n. 37436 della Cassazione, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42, ai sensi del quale è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, da un lato, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in ...
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