Sponsorizzazioni deducibili solo col «nesso inferenziale»
Le spese di pubblicità devono essere indirizzate ad un pubblico che potenzialmente può acquistare il prodotto
Se il messaggio pubblicitario è veicolato verso un pubblico inidoneo ad acquistare i prodotti commercializzati dall’impresa, le relative spese pubblicitarie, più specificamente di sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), sono indeducibili per violazione del principio generale di inerenza dei componenti di reddito. È questa la conclusione a cui è giunta la C.T. Prov. di Firenze, con la recente sentenza n. 969/6/14.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le spese di pubblicità di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo del TUIR sono soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta, al ...
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