Con nuova rivalutazione dei terreni, non si devono pagare le rate della precedente
Ciò vale anche nel caso in cui la seconda perizia riporti un valore del terreno inferiore a quello risultante dalla prima
Con la sentenza n. 883/02/14, depositata il 20 novembre 2014, la C.T. Prov. di Ravenna ha stabilito, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), che i soggetti che si sono già avvalsi della precedente rivalutazione non sono tenuti al versamento delle restanti rate ancora dovute, anche se la relativa imposta sostitutiva è stata richiesta dal Fisco con apposita cartella di pagamento.
La recente pronuncia merita di essere segnalata anche per la probabile ennesima nuova opportunità fiscale. Infatti, dopo la disposizione di cui al comma 156 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che aveva fissato il possesso dei beni al 1° gennaio 2014 e il termine per usufruire della rivalutazione al 30 giugno 2014, con la ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41