Fallimento dell’impresa cancellata nell’anno dalla cessazione dell’attività
Il trasferimento fittizio della sede all’estero non impedisce la dichiarazione d’insolvenza in Italia
Il principio fissato dall’art. 10 del RD n. 267/1942, secondo cui l’imprenditore individuale e collettivo può essere dichiarato fallito non oltre l’anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese, ha come necessario presupposto, in conformità alla sua stessa ratio, la corrispondenza tra cancellazione e cessazione dell’attività.
Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 157/2015, respingendo il reclamo depositato dal fallito, ai sensi dell’art. 18 L. Fall., avverso la sentenza dichiarativa della procedura concorsuale: in particolare, non è stata considerata rilevante la mera circostanza della cancellazione dal Registro delle imprese, per il trasferimento della sede all’estero, intervenuta oltre un anno prima della sentenza
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