I sindaci devono controllare finanza prededucibile e pagamenti anticipati
È utile anche lo scambio di informazioni con l’advisor e l’attestatore, previo consenso degli amministratori
La bozza dei “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in consultazione sino al 21 aprile, prevede, tra l’altro, l’introduzione di una nuova norma, la 11.8, riservata all’attività di controllo da svolgere con riferimento alla disciplina speciale dettata dall’art. 182-quinquies del RD 267/1942.
La disposizione, comune a concordato preventivo – anche “in bianco” (art. 161, comma 6 L. fall.) – e accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, commi 1 e 6 L. fall.), riconosce, al comma 1, al debitore la facoltà di richiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi del precedente art. ...
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