Illegittima la rettifica di transfer pricing basata su una valutazione discrezionale
Secondo la C.T. Reg. di Milano, occorre il confronto con le condizioni praticate tra imprese indipendenti in transazioni comparabili
Illegittima la rettifica di transfer pricing se basata su una valutazione discrezionale dell’Ufficio e se il prezzo rettificato è comunque ricompreso nel range di valori rappresentativo del valore normale. Questo è quanto affermato dalla C.T. Reg. di Milano nella sentenza n. 2725/22/15, in relazione ad una contestazione in materia di transfer pricing nell’ambito di un finanziamento infragruppo.
L’art. 110 comma 7 del TUIR prevede che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo societario devono essere valutati in base al loro valore normale, cioè a dire in ragione del “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al
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