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Illegittima la rettifica di transfer pricing basata su una valutazione discrezionale

Secondo la C.T. Reg. di Milano, occorre il confronto con le condizioni praticate tra imprese indipendenti in transazioni comparabili

/ Claudia MARINOZZI

Martedì, 6 ottobre 2015

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Illegittima la rettifica di transfer pricing se basata su una valutazione discrezionale dell’Ufficio e se il prezzo rettificato è comunque ricompreso nel range di valori rappresentativo del valore normale. Questo è quanto affermato dalla C.T. Reg. di Milano nella sentenza n. 2725/22/15, in relazione ad una contestazione in materia di transfer pricing nell’ambito di un finanziamento infragruppo.

L’art. 110 comma 7 del TUIR prevede che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo societario devono essere valutati in base al loro valore normale, cioè a dire in ragione del “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al

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