Riviviscenza quinquennale delle società cessate senza effetto retroattivo
La Cassazione conferma la tesi dell’irretroattività, rigettando quanto sostenuto nella circolare n. 6/2015
La disposizione che prevede la sopravvivenza quinquennale delle società cessate, ai soli fini dell’accertamento e della riscossione delle imposte, non può essere applicata retroattivamente, ovvero prima dell’entrata in vigore della norma, il 13 dicembre 2014.
È quanto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 18385/2015, ultima di un’ormai lunga serie di pronunce che sostanzialmente bocciano la tesi contraria dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 28, comma 4 del DLgs. n. 175/2014) prevede che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta
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