Anche nel settore agricolo beneficiano della CIG operai, impiegati e quadri
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato ieri due circolari, una riguardante la CIG nel settore agricolo e l’altra sul trattamento speciale di disoccupazione ex art. 11 della L. 223/91.
La circolare n. 17 del 20 aprile 2016, con la quale la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione chiarisce che, anche dopo l’entrate in vigore del DLgs. 148/2015, continuano a essere destinatari del trattamento CIG nel settore agricolo le categorie di lavoratori subordinati degli operai agricoli, impiegati e quadri.
In una breve nota il Ministero ricorda che, dopo l’emanazione del citato decreto legislativo che ha riordinato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, erano sorti dubbi di natura interpretativa sulla possibilità per gli impiegati e i quadri di accedere al trattamento CIG per il settore agricolo.
In particolare, l’art. 1, comma 1 del DLgs. n. 148/2015, nell’individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti, stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Pertanto, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione ha concluso che, poiché la norma fa riferimento a tutte le categorie di prestatori di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri) ed esclude soltanto i dirigenti, ne deriva che sono beneficiari dei trattamenti CIG, pure per il settore agricolo, le categorie degli operai, degli impiegati e dei quadri.
La circolare n. 16, sempre del 20 aprile, tratta invece dell’ambito di applicazione dell’art. 11 della L. 223/91, che è stato integralmente abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017, rendendo necessario definire l’ambito temporale di applicazione per il perfezionamento dei requisiti per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali aventi le caratteristiche che danno diritto al trattamento speciale di disoccupazione.
Tali requisiti, secondo il Ministero del Lavoro, devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016. L’ufficio ministeriale competente, effettuata l’istruttoria sulla loro sussistenza, adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016 che potrà protrarsi, per un periodo di 27 o 18 mesi, a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento. Il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017 per consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2016.
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