Soggetto a IVA il compenso incassato dopo la cessazione dell’attività
Ai fini dell’imponibilità, rileva la soggettività passiva al momento dell’esecuzione della prestazione
Il compenso di una prestazione professionale è imponibile, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, e alla relativa formalizzazione.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8059 depositata ieri, con riferimento al ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Quest’ultima, confermando le determinazioni del giudice di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il recupero dell’IVA effettuato dall’Amministrazione finanziaria su un compenso da attività professionale conseguito dal contribuente dopo la cessazione del relativo esercizio e la chiusura
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41