Rimodulate le sanzioni antiriciclaggio
Il CNDCEC si impegna affinché nell’iter legislativo il decreto di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio venga ancora migliorato
Pubblichiamo l’intervento di Massimo Miani, Presidente del CNDCEC con delega all’Antiriciclaggio.
L’iter legislativo per il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, da completarsi obbligatoriamente entro il prossimo 26 giugno, pone di nuovo al centro del dibattito di categoria il tema dell’onerosità degli adempimenti richiesti ai professionisti e, specularmente, quello delle pesanti sanzioni previste per violazioni che molto spesso riguardano meri inadempimenti formali.
È con l’obiettivo di ottenere un alleggerimento degli uni e delle altre che, ancor prima dell’insediamento, abbiamo posto tra le nostre priorità una semplificazione generale della disciplina, partecipando in un ristretto arco temporale a ben tre incontri istituzionali nel corso dei quali abbiamo discusso e argomentato le nostre osservazioni.
La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il provvedimento che, recependo la quarta direttiva, modifica il DLgs. 231/2007.
Accogliamo con favore alcune delle modifiche emerse da una prima lettura del testo diffuso in questi giorni: l’eliminazione del registro e, quindi, degli obblighi di registrazione; le modifiche agli obblighi di conservazione che consentiranno ai professionisti di continuare a gestire i documenti acquisiti ai fini della adeguata verifica in modalità cartacea senza particolari appesantimenti; il reinserimento nel testo dell’esonero dagli obblighi di adeguata verifica per gli adempimenti relativi alla mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi di natura fiscale e per quelli in materia di tenuta delle paghe; e ancora, la cancellazione della previsione in virtù della quale nella prima bozza erano attratti al perimetro applicativo della disciplina antiriciclaggio anche i curatori fallimentari e i commissari giudiziali.
Rispetto alla prima bozza posta in consultazione, anche il sistema sanzionatorio risulta modificato a seguito delle osservazioni formulate dalle professioni: le sanzioni per l’omessa segnalazione, in relazione alle quali si era inizialmente individuato un importo minimo pari a 30.000 e un massimo pari a 300.000 euro, tornano ad essere calcolate secondo il sistema percentuale attualmente previsto e con il medesimo intervallo di variazione (dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata), mentre per le violazioni degli adempimenti di adeguata verifica e conservazione è rimasta ferma la sanzione minima, pari a 3.000 euro, ma è diminuita la massima (da 80.000 a 50.000).
Si tratta di importi che in valore assoluto ci spaventano, ma che devono essere letti unitamente alle altre disposizioni inserite nel testo allo scopo di calmierare l’impatto sanzionatorio.
Innanzitutto, il decreto ripristina il cumulo giuridico “dimenticato” dal DLgs. 8/2016, che ha depenalizzato le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione.
In secondo luogo, per le violazioni di minore gravità è previsto un meccanismo di riduzione delle sanzioni da un terzo alla metà ancorato a criteri che tengono conto di elementi importanti tra i quali la gravità della violazione, il grado di responsabilità, la natura di persona fisica o giuridica del soggetto sanzionato.
Ancora, ai professionisti cui dovesse essere contestata l’omessa comunicazione delle violazioni all’utilizzo del contante da parte dei propri clienti sarà applicabile l’istituto dell’oblazione previsto dalla legge 689/81. Infine, è ammesso il pagamento in misura ridotta fino a un terzo della sanzione irrogata prima dello spirare dei termini previsti per l’impugnazione.
Nel corso dell’iter parlamentare del decreto ci impegneremo per ottenere un’ulteriore riduzione dell’importo minimo delle sanzioni previste per gli inadempimenti formali, pur essendo consapevoli dei limiti imposti dalla direttiva e dalla legge di delegazione europea; ma anche per il reinserimento nel testo definitivo dell’esonero dagli obblighi antiriciclaggio per il collegio sindacale con il solo controllo di legalità, attualmente previsto dal DLgs. 231/2007.
Il tema di fondo, che non possiamo dimenticare, è infatti proprio questo: la normativa antiriciclaggio è figlia di una legislazione sovrastante, come tale non derogabile.
Nondimeno, il nostro impegno costante deve essere finalizzato ad evitare che il legislatore italiano “esondi” dall’alveo delle indicazioni comunitarie, rendendo ulteriormente complesso ciò che già costituisce un onere poco sostenibile soprattutto per i piccoli e medi studi, che costituiscono la realtà maggiormente diffusa nell’ambito della nostra professione.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41