Dal 29 agosto obbligatorio il preventivo in forma scritta
La legge per la concorrenza ha introdotto a carico del professionista lo stesso obbligo anche per gli oneri informativi
La legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore dal prossimo 29 agosto, contiene, nell’ambito delle professioni regolamentate, alcune modifiche all’art. 9, comma 4 del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012), in tema di oneri informativi e comunicazione al cliente del compenso professionale.
Più precisamente, l’attuale art. 9, comma 4, primo e secondo periodo del DL 1/2012 prevede che:
- il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, nelle forme sancite dall’ordinamento;
- il professionista debba adempiere ad una serie di oneri informativi a favore del cliente, riguardanti la comunicazione del grado di complessità dell’incarico,
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