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NOTIZIE IN BREVE

In G.U. il decreto sulle trasformazioni, fusioni e scissioni delle imprese sociali

/ REDAZIONE

Martedì, 19 giugno 2018

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 di ieri è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 27 aprile 2018 che contiene disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.

Il decreto definisce, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 112, le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie indicate ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica.
Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile.

Per quanto riguarda la procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie, il decreto stabilisce che l’organo di amministrazione dell’impresa sociale notifica al Ministero del Lavoro, con atto scritto avente data certa, l’intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione elencata nel DM 27 aprile 2018 stesso, necessaria alla valutazione di conformità dell’operazione aldecreto.

Il Ministero svolgerà l’istruttoria, verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggettirisultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario.

Al termine dell’istruttoria, il Ministero rilascia l’autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l’autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Il decreto pubblicato ieri abroga il decreto del Ministro della Solidarietà sociale  24 gennaio 2008.

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