Con il decreto interministeriale dei Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura 29 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, viene data ulteriore attuazione al nuovo TUA ex DLgs. 43/2025, consentendo anche in Italia della produzione di vino dealcolato. Si tratta di un intervento da più parti richiesto per allineare la regolazione nazionale a quella unionale e permettere la produzione e la vendita di un prodotto che nasce, per natura, alcolico, e dunque rilevante ai fini accise, per poi essere privato della componente alcolica, recuperabile, e per tale fatto ancor più impattante sul piano impositivo. Per quanto attiene al lato commerciale, invece, il vino dealcolato si presenta come un prodotto privo o a basso contenuto alcolico, che registra tassi di crescita enormi, soprattutto per la vocazione export e che ora potrà misurarsi con il mercato interno, più tradizionale, ma sicuramente attento al tema della salute e del benessere generale dell’individuo. Dal punto di vista produttivo, poi, si osserva che la realizzazione del processo di dealcolazione (per SCC, sottovuoto o osmosi inversa) è estremamente sofisticato e comporta l’eliminazione di un componente strutturale del prodotto, che tuttavia deve mantenere intatte il più possibile le proprie caratteristiche organolettiche. In questo contesto sta il processo di realizzazione del prodotto da punto di vista tributario, che è riservato ai depositi fiscali di prodotti alcolici, non tanto e non solo per il prodotto vino, rilevante ai fini accise, anche se ad aliquota zero, quanto per l’estratto di alcol, anch’esso sottoposto al relativo regime impositivo. Il decreto realizza l’impianto del nuovo art. 33-ter del TUA (DLgs. 504/95), agganciandosi ai principi generali dell’imposta di fabbricazione e consumo sui prodotti alcolici e a quelli esecutivi di cui al DM 153/2001, innestando nel sistema un regime di produzione estremamente controllato e sovrinteso da punto di vista tributario. Sono distinte due macrocategorie di soggetti: i soggetti EID, cioè i soggetti, esercenti depositi fiscali di cui all’art. 28 comma 1 lettere b) o d) del TUA a cui è consentito di effettuare, alle condizioni previste dal decreto, processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato entro il limite quantitativo massimo annuo di 1000 ettolitri, la fascia in concreto dei piccoli produttori; i soggetti DID, cioè i soggetti, esercenti i medesimi depositi fiscali che effettuano processi di dealcolazione con ottenimento di vino dealcolato oltre il predetto limite, a seguito del rilascio della apposita licenza di esercizio. Il decreto è impostato imponendo adempimenti dettagliati per gli EID, per poi concludere con gli adempimenti maggiori per i DID. Per entrambi questi soggetti, di base, è necessario avanzare istanza di riconoscimento e illustrare ogni aspetto produttivo e industriale connesso alla nuova linea, con la descrizione dei processi di dealcolazione che si intendono effettuare, le caratteristiche delle relative apparecchiature e la loro potenzialità produttiva, le caratteristiche dei misuratori, le caratteristiche tecniche del recipiente collettore e la relativa tabella di taratura, nonché la capacità dei serbatoi destinati a contenere il vino dealcolato ottenuto, con i relativi codici identificativi attribuiti dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, oltre che la quantità annua stimata di alcole che si prevede di realizzare nel deposito fiscale. Parametrata a ciò, ovviamente, è prestata idonea garanzia, esonerabile come tutte le garanzie, innestandosi in questo contesto il riconoscimento dell’operatore come soggetto affidabile SOAC, qualifica così ancor più interessante per le imprese, mentre sono previste registrazioni dedicate nell’apposito registro di carico e scarico nel quale sono annotati, nella parte del carico, i quantitativi di alcole accertati, con indicazione del volume a 20°C e del titolo alcolometrico effettivo e, nella parte dello scarico, i quantitativi di alcole spediti dal deposito con l’indicazione degli estremi del relativo documento; i medesimi soggetti annotano, in un’apposita e distinta sezione di tale registro aggiornata con cadenza settimanale, i quantitativi di vino dealcolato, rilevati dal misuratore e aggiornati tempestivamente. A fronte dell’istanza, l’Ufficio territorialmente competente procederà alla verifica tecnica e sarà competente per il canonico accertamento quali-quantitativo del prodotto. Ai fini dell’accisa, infatti, la quantità e la qualità dell’alcole raccolto nel recipiente collettore è accertata dall’Ufficio competente in contraddittorio, a seguito dell’integrale riempimento del medesimo recipiente collettore. La rimozione dei sigilli, da parte dell’Ufficio competente e il contestuale svuotamento del recipiente collettore avvengono a condizione che l’alcole in esso contenuto possa immediatamente confluire in un’autocisterna di idonea capacità al fine del trasferimento dell’intero quantitativo di alcole verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo. Al termine dell’estrazione dell’alcole dal recipiente collettore, l’Ufficio competente appone i sigilli al medesimo collettore in modo che siano ripristinate le condizioni di partenza e possa riprendersi dall’inizio il processo di produzione.
6 gennaio 2026
/ Ettore SBANDI