Per le imprese che assumono lavoratori stagionali non è prevista alcuna specifica modalità di calcolo per la determinazione della condizione dell’incremento occupazionale ai fini dell’IRES premiale, restando ferme le regole generali disposte dalla norma agevolativa. Lo ha affermato il Ministero dell’Economia e delle finanze, nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05143 in Commissione Finanze alla Camera. La questione sollevata concerne alcune criticità emerse nel procedimento di computo dei livelli occupazionali, particolarmente penalizzante per le società che impiegano lavoratori stagionali nei mesi estivi, dal momento che gli stessi sono inclusi nel calcolo della media dei tre anni ma non nel dato puntuale di fine anno. Anzitutto, viene rilevato che l’art. 1 comma 437 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 stabilisce che la riduzione dell’aliquota IRES al 20% di cui al comma 436 – cosiddetta IRES premiale – spetta a condizione, tra l’altro, che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 “il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente”. L’art. 6 comma 2 del DM 8 agosto 2025 stabilisce che “la verifica della condizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”. Sul punto, la risposta evidenzia che nella Relazione illustrativa al citato DM è stato precisato che la condizione in esame è correlata ai criteri contenuti nell’art. 31 comma 1 lettera f) del DLgs. 14 settembre 2015 n. 150, il quale definisce i “principi generali di fruizione degli incentivi” all’occupazione. In particolare, il comma 1 lettera f) del medesimo articolo 31 stabilisce che “nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello media dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di «impresa unica» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ( ... )”. La disposizione precisa, altresì, che dal computo della base occupazionale media di riferimento devono essere esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro per le seguenti cause: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Con riferimento all’ulteriore requisito connesso all’esistenza di un “incremento occupazionale”, la Relazione illustrativa, al riguardo, precisa che “l’incremento occupazionale deve essere determinato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024. Si rende necessario, dunque, verificare se l’incremento occupazionale e l’incremento occupazionale complessivo (cfr. definizione di cui all’articolo 1, lettere h) e i), del medesimo decreto interministeriale) rispettino le condizioni contenute nel comma 437 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, ossia, se risultino superiori (o uguali) all’1 per cento e, comunque, non diano un risultato numerico inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte”. Anche in relazione a questo requisito, infatti, è necessario confrontare il numero dei lavoratori occupati al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, rispetto alla media del periodo d’imposta precedente, tenendo conto, in relazione all’incremento occupazionale complessivo (secondo la definizione di cui all’art. 1 lettere h) e i) del medesimo decreto interministeriale), che sono da considerare tutte le tipologie di lavoratori. Tanto premesso, la risposta in commento conferma che l’attuale formulazione della disposizione in esame, nonché le relative norme di attuazione, risultano coerenti con il regime quadro degli incentivi all’occupazione contenuto nel citato DLgs. n. 150/2015. Pertanto, ogni eventuale modifica destinata a valorizzare le peculiari caratteristiche delle imprese che utilizzano lavoratori stagionali dovrà, in ogni caso, rispettare i principi ivi contenuti che, peraltro, derivano dalle disposizioni di matrice unionale.
13 marzo 2026
/ Pamela ALBERTI