Con l’ordinanza n. 18431, depositata ieri, 8 giugno 2026, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla deducibilità fiscale, nell’ambito del reddito d’impresa, delle quote di ammortamento dei beni concessi in comodato a terzi, ampliando ulteriormente le fattispecie in cui tale deducibilità è concessa. Il caso di specie atteneva, in particolare, a macchinari concessi in comodato gratuito ai clienti della società contribuente. La C.T. Reg. aveva escluso la deducibilità delle quote di ammortamento, in quanto “tali macchine venivano acquistate per essere cedute in comodato gratuito ai vari clienti e quindi non venivano utilizzate nell’attività aziendale, pur rimanendo nella proprietà del contribuente”. Ad avviso della contribuente (che ha richiamato, a sostegno della propria tesi, anche alcuni provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la circ. n. 90/2001), invece, la circostanza che i macchinari fossero concessi in comodato ai clienti non sarebbe idonea ad escludere la deducibilità, laddove i beni “favorendo il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati siano parte integrante del complesso dei beni organizzati ai fini dello svolgimento dell’attività d’imprenditore”. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dalla contribuente. In particolare, i giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza della Cassazione n. 1389/2011, secondo cui, “in tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia esternalizzato fasi più o meno ampie della produzione dei beni dell’impresa, conservando la proprietà e il controllo di macchinari affidati a terzi in comodato per la produzione medesima, i costi sostenuti per l’acquisto dei macchinari possono essere ammessi all’ammortamento, concorrendo alla realizzazione del programma economico dell’impresa, nella misura cui consentono all’impresa comodante di ottenere i beni prodotti con i macchinari dati in comodato ad un prezzo inferiore”. A tal riguardo, viene citata anche la sentenza della Cassazione n. 28375/2018, in verità relativa spese per la gestione di beni concessi in comodato. Tali pronunce fanno riferimento all’ipotesi in cui i beni dati in comodato siano utilizzati per un’attività di produzione, anche se esternalizzata. Nel caso di specie, osservano i giudici, la situazione è parzialmente differente, in quanto i macchinari servono “ai clienti per permettere loro l’agevole utilizzo dei prodotti forniti dalla società”, col fine ultimo di “incrementare le vendite. Ad avviso dei giudici di legittimità, tuttavia, tale circostanza non appare di ostacolo alla deduzione delle relative quote di ammortamento. L’art. 102 comma 1 del TUIR fa, infatti, riferimento ai “beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa” e, dunque, non necessariamente a quelli connessi all’attività produttiva. Peraltro, la sentenza della Cassazione n. 16730/2015, in caso di esternalizzazione dell’attività di distribuzione dei prodotti venduti, ha ritenuto deducibili, ai sensi dell’art. 109 comma 5 del TUIR, le spese di gestione sostenute in relazione agli automezzi concessi in comodato all’impresa che svolgeva in esclusiva l’attività di trasporto, trattandosi di spese che si inserivano “nel programma economico” della contribuente. Alla luce di quanto riportato e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine al principio di inerenza (Cass. n. 16826/2007), la Suprema Corte ha affermato che, affinché conservino la natura di beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, non è necessario che i beni dislocati presso terzi comodatari siano inseriti in un’attività produttiva esternalizzata, dovendo ritenersi sufficiente che essi siano impiegati per il raggiungimento dello scopo dell’impresa, ovvero produrre utili. Non può, quindi, escludersi che a tale categoria appartengano anche beni impiegati – come nella specie – dal comodatario per il miglior utilizzo dei prodotti forniti dall’imprenditore, che in tal modo favoriscono il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra fornitore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo. Anche tali beni, infatti, secondo i giudici di legittimità, sono impiegati per raggiungere lo scopo di produrre utili e pertanto risultano connessi con l’attività svolta dalla contribuente, risultando nel concreto inerenti. In conclusione, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui, in tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l’acquisto possono essere ammessi all’ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall’imprenditore, ma abbiano lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell’impresa.
9 giugno 2026
/ Silvia LATORRACA