Nella risposta n. 170, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate testa il principio della tassazione in uscita del trust, sancito dall’art. 4-bis del DLgs. 346/90, su una fattispecie peculiare in cui il trustee di un trust istituisce a sua volta nuovi “trust successivi” e successivamente vi conferisce beni e attività del trust originario. L’interpello illustra che nel 2014 tre fratelli (disponenti) hanno istituito il trust Alfa, indicando come beneficiari i discendenti in linea retta di ognuno di loro. Scopo del trust è garantire che la proprietà dei beni ricevuti dai fratelli dalla successione del padre resti “unita e indivisa”, in particolare nell’interesse delle società del Gruppo le cui quote sono conferite in trust, al fine (tra il resto) di consentirne una migliore gestione. Il patrimonio del trust include, oltre alle azioni della società Alfa e Beta, alcuni immobili. L’atto istitutivo prevede che ai beneficiari finali sia attribuito il patrimonio del trust “in parti uguali tra le differenti linee di discendenza, secondo la regola per cui lo stesso patrimonio è ripartito in tante quote uguali quante sono le linee di discendenza dei disponenti”. La peculiarità del trust Alfa è che il suo regolamento prevede in capo al trustee l’obbligo “fino a quando i beneficiari non abbiano compiuto il 30° anno di età”, di istituire “un diverso trust, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della Famiglia di ognuno dei Beneficiari”. In adempimento di questo obbligo, nel 2014, il trustee ha istituito i trust successivi: trust 1, trust 2 e trust 3. Ora intende dotare i tre trust di risorse adeguate a perseguire gli scopi previsti dai regolamenti (che riprendono esattamente quelli del trust Alfa), ovvero intende attribuire a ciascuno dei tre trust “una quota di un terzo delle azioni e degli immobili presenti nel patrimonio del Trust” Alfa. Così il trustee si rivolge all’Amministrazione per chiedere conferma del trattamento impositivo indiretto riservato agli atti di conferimento. Secondo l’impostazione proposta dal trustee, tali atti di conferimento in trust non scontano imposta di donazione, in base alla regola della “tassazione in uscita”, già accolta dall’Agenzia nella circ. n. 34/2022. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non condivide questa lettura e conclude che gli atti di attribuzione di beni a favore dei tre trust (trust 1, trust 2 e trust 3) scontano l’imposta di donazione con l’aliquota dell’8% (nonché le imposte ipotecaria e catastali proporzionali) rappresentando atti di “trasferimento finale” del trust Alfa. Va ricordato che già nella circ. n. 34/2022, accogliendo la tesi della “tassazione in uscita”, si era affermato che:
- mentre l’atto di dotazione del trust sconta l’imposta di donazione e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto tale attribuzione non realizza il presupposto impositivo dell’imposta di donazione di cui al DLgs. 346/90, che è costituito dal trasferimento stabile con arricchimento del beneficiario;
- il trasferimento finale ai beneficiari potrà scontare le imposte proporzionali, computando le aliquote e le franchigie sulla base del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario finale. Questo principio ha trovato riscontro legislativo nell’art. 4-bis del DLgs. 346/90, a norma del quale i trust “rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari”, sicché l’imposta di donazione “si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari” con aliquote e franchigie determinate sulla base del rapporto tra disponente e beneficiario. Secondo l’Agenzia, sebbene il conferimento realizzato dal trustee a favore dei tre trust successivi “appaia” come un atto di dotazione iniziale, esso, in realtà, configura, rispetto al trust Alfa, l’atto finale con cui i beni vengono trasferiti ai beneficiari. L’Amministrazione trae questa indicazione dall’analisi dell’atto di trust, che consentirebbe di qualificare, in concreto, i tre trust successivi (trust 1, trust 2 e trust 3) quali beneficiari finali del trust Alfa. Infatti, l’atto costitutivo del trust Alfa, nell’individuare quali beneficiari finali “i discendenti dei disponenti”, impone un’attribuzione per “linea di discendenza”, che trova corrispondenza nell’istituzione dei tre trust successivi, ognuno per ogni “famiglia” dei tre disponenti. Pertanto, lo scopo dei tre trust successivi non è identico a quello del trust Alfa, ma si concretizza nella soddisfazione dei bisogni della singola famiglia. Inoltre – evidenzia la risposta – il trasferimento ai tre trust successivi del patrimonio del trust Alfa dimostra che quest’ultimo ha raggiunto il suo scopo, “ovvero quello di garantire che la proprietà del Gruppo resti unita e indivisa, in quanto attribuendo, in particolare, le partecipazioni ai trust successivi (per la quota di un terzo ad ognuno) la proprietà del Gruppo verrà, di fatto, divisa in tre parti”. Anche questo profilo dimostra, secondo l’Agenzia, che la dotazione dei nuovi trust successivi configura, in realtà, l’atto “finale” del trust Alfa e legittima, quindi, l’applicazione dell’imposta di donazione dell’8% (posto che i disponenti coincidono con i tre fratelli disponenti del trust Alfa, ma i beneficiari sono, formalmente, i nuovi trust, sicché non sussiste rapporto di parentela), nonché delle imposte ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili trasferiti.
25 giugno 2025
/ Anita MAURO