Nel confermare “ufficialmente” quasi fuori tempo massimo che, per beneficiare dello “speciale superbonus eventi sismici”, di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nella misura del 110% sino alla fine del 2025, ma senza la maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spesa ai sensi del precedente comma 4-ter, è sufficiente l’ubicazione dell’immobile nelle Regioni che avevano dichiarato lo stato di emergenza e la scheda Aedes attestante il tipo di danno e il nesso di causalità diretta con l’evento sismico (senza quindi necessità che il contributo per la ricostruzione risulti richiesto e spettante), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 13 novembre 2025 n. 66 ha confermato anche che, per beneficiare invece dello “speciale superbonus eventi sismici”, di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nella misura del 110% sino alla fine del 2025, con anche la maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spesa ai sensi del precedente comma 4-ter, serve, oltre ai requisiti predetti, anche l’effettiva rinuncia al contributo per la ricostruzione, “poiché la ratio della disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell’offrire una «compensazione» in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione” ed è pertanto “necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi” (si veda “Superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025 a prescindere dal contributo” del 14 novembre 2025). Nell’affermare un orientamento di prassi sin qui già noto e in verità condivisibile (tale per cui non sortisce effetti la rinuncia presentata oltre i termini per richiedere il contributo in relazione a un immobile per il quale la richiesta di contributo non è stata presentata a suo tempo nei termini), la ris. n. 66/2025 aggiunge che “per tale motivo, dunque, solo con riferimento all’applicazione del citato comma 4-ter è stato affermato che il raddoppio dei limiti di spesa è subordinato alla esplicita rinuncia al contributo (essendo, come precisato, una misura «alternativa» ai contributi) e, dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci”. Questo inciso sta ingenerando in molti operatori, in primis quelli bancari, cui sono stati e saranno offerti in cessione crediti d’imposta, il dubbio sulla spettanza dello “speciale superbonus eventi sismici”, di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nella misura del 110% sino alla fine del 2025, con anche la maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spesa ai sensi del precedente comma 4-ter, in relazione a quegli immobili per i quali la rinuncia al contributo non è stata preceduta dalla sua richiesta con autonoma domanda. Si tratta della cosiddetta “rinuncia diretta effettuata nei termini per la richiesta”, per la quale, sino a pochi giorni fa, non vi era dubbio sul fatto che consentisse di accedere anche alla maggiorazione del 50%. Fermo restando che la locuzione “è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci” rende comprensibili i timori di una nuova e diversa valutazione interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, è lecito dubitare che tale possa essere davvero l’intento dell’Agenzia medesima, perché sarebbe veramente sorprendente che a novembre 2025 venga smentito quanto dalla stessa Agenzia affermato in occasione della Guida “Incentivi fiscali sismabonus e ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici – quesiti e soluzioni”, pubblicata a luglio 2021 (si veda, in particolare, la risposta n. 11). Tanto più che, proprio sulla base di tali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il Commissario straordinario per il sisma 2016 (all’epoca Giovanni Legnini), varò il decreto 13 luglio 2021 n. 300, recante “Misure di attuazione dell’art 119 c. 4-ter del decreto legge n. 34/2020, in tema di rinuncia al contributo per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma, in favore del c.d. «Superbonus rafforzato»”, con il quale stabilì il modello e le specifiche tecniche informatiche per la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla struttura commissariale, prevedendo espressamente la possibilità di procedere anche mediante rinuncia diretta effettuata nei termini per la richiesta. Viene da sé che, per l’estensore del decreto 300/2021, la “rinuncia diretta effettuata nei termini per la richiesta” è valida ai fini della attestazione del diritto soggettivo del contribuente di fruire del dello “speciale superbonus eventi sismici”, di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nella misura del 110% sino alla fine del 2025, con anche la maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spesa ai sensi del precedente comma 4-ter. Pertanto, se i dubbi generati sul punto dalla risoluzione n. 66/2025 non riflettono i reali intendimenti interpretativi dell’Agenzia medesima, nulla quaestio; se, viceversa, li riflettono, si tratterebbe di una tesi interpretativa non solo spiazzante per tutti i contribuenti, ma anche confliggente con la chiarissima ratio del decreto 13 luglio 2021 n. 300.
20 novembre 2025
/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI