In attesa che la Corte di Giustizia Ue si pronunci (cause C-684/24 e C-685/24) sulle questioni attinenti alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (questioni rimesse dal Consiglio di Stato con le ordinanze nn. 8245 e 8248 del 2024), è da registrare, da un lato, che la Commissione UE ha avviato anche contro l’Italia una procedura di infrazione per non aver notificato completamente le misure nazionali di recepimento della direttiva 2024/1640/Ue (che garantisce un accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva di entità giuridiche, trust o strutture analoghe), e, dall’altro, che il Consiglio dei Ministri del 2 ottobre ha approvato, in esame preliminare, e assegnato ieri alle Camere, per la formulazione dei prescritti pareri, lo schema di DLgs. di modifica e integrazione del DLgs. 231/2007 in recepimento dell’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue; articolo teso ad allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia Ue 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20, che ha sancito l’invalidità della prescrizione in forza della quale talune informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche sono accessibili in ogni caso al pubblico. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DLgs. 231/2007, le imprese dotate di “personalità giuridica” e le persone giuridiche private comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi al prescritto Registro (costituente una apposita sezione del Registro delle imprese). L’accesso ad esso è consentito, ex art. 21 comma 2 del DLgs. 231/2007, alle autorità competenti, ai soggetti obbligati (a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica), nonché al pubblico. In relazione a tale ultima ipotesi (contenuta nella lett. f), si precisa che l’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. Con riguardo ai titolari effettivi dei trust, invece, l’accesso è consentito ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In pratica, raffrontando le due disposizioni, emerge una potenzialità di accesso da parte dei privati più ampia nel caso della titolarità effettiva delle persone giuridiche rispetto a quella prevista per i trust. A questa differenza intende porre rimedio il nuovo schema di DLgs., dal momento che sostituisce il vigente primo periodo della lettera f) del secondo comma dell’art. 21 con il seguente (fedelmente ripreso dalla vigente lett. d-bis) del comma 4): “L’accesso è consentito ... dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”. Inoltre, si precisa che il DM chiamato a stabilire, tra l’altro, i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso, nonché i mezzi di tutela avverso il diniego opposto dall’amministrazione procedente, vale anche con riguardo ai soggetti privati interessati alla titolarità effettiva delle persone giuridiche. Nel frattempo, peraltro, resta sospesa l’operatività del Registro dei titolari effettivi. Nella homepage del portale del Registro dei titolari effettivi (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home), infatti, si legge: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”.
9 ottobre 2025
/ Maurizio MEOLI