Sospensione dei lavori e verifica di tutte le misure atte a fronteggiare il rischio da calore: sono queste le principali indicazioni che l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 5484/2026, ha fornito al proprio personale ispettivo nell’ambito delle attività di competenza dell’ente, volte alla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Dopo le ordinanze regionali che, a fronte nella prima grande impennata delle temperature, hanno varato le prime misure di tutela dei lavoratori, non si è fatta attendere la risposta anche dell’INL. L’Agenzia ispettiva, affiancandosi a quanto già dettagliatamente stabilito delle Regioni, sulla scorta delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” del 19 giugno 2025, richiamate e condivise nella seduta dell’11 giugno 2026 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha delineato per punti tutti i passaggi fondamentali che i datori di lavoro devono tenere presenti in queste settimane di alte temperature e che, nel contempo, costituiscono gli aspetti essenziali sui quali andranno a focalizzarsi i controlli del personale ispettivo. L’INL, peraltro, richiama già i numerosi documenti di prassi che nel passato si erano occupati della medesima problematica, evidenziando, tuttavia, la necessità di un cambio di passo verso un fattore di rischio che ormai, complice un evidente cambiamento climatico, caratterizza costantemente i mesi estivi, richiedendo misure specifiche a tutela dei lavoratori e della loro salute. In tal senso, quindi, in ragione delle disposizioni contenute nel DM 95/2025 (Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro), occorre superare l’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Come spiegato dall’INL, le attività ispettive dovranno rivolgersi principalmente verso settori altamente a rischio, come l’edilizia, l’agricoltura, la logistica, i lavori stradali e il mondo dei rider, concentrandosi sulle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione. Il primo passaggio essenziale è quello di verificare il contenuto del DVR, ricordando che, in ragione di quanto previsto dall’art. 28 del DLgs. 81/2008, il datore di lavoro, nel valutare i rischi, tra i quali è compreso anche il rischio da calore, è tenuto a tracciare una corretta mappatura degli stessi, considerando proprio quelli che possono derivare dalle alte temperature, individuando e successivamente adottando idonee misure di prevenzione e protezione. L’attenzione va, poi, spostata sulle concrete modalità con le quali si svolgono le attività lavorative, partendo dall’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro. In ragione delle ordinanze regionali che, in modo generalizzato, prevedono lo stop dei lavori dalle 12.30 alle 16 nelle giornate a rischio “alto”, secondo i dati messi a disposizione dalla piattaforma Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo, potrà essere utile l’anticipazione del turno all’alba e la sospensione dei lavori nelle ore centrali. A queste misure più estreme si possono poi accompagnare ulteriori utili accorgimenti come, ad esempio, l’effettuazione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate, la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose, la messa a disposizione ai propri dipendenti di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti. Sotto il profilo dei presidi preventivi, non possono mancare adeguati momenti formativi e informativi, dedicati ai sintomi del colpo di calore e alle procedure di primo soccorso, nonché una mirata sorveglianza sanitaria che, con il coinvolgimento del medico competente, individui prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo. Da ultimo l’Ispettorato ricorda quanto già ribadito con la nota n. 5291/2023 in relazione alle figure che hanno la responsabilità della sicurezza dell’azienda, tra le quali, oltre al datore di lavoro, rientra anche il preposto. A entrambe non può che competere la possibilità, ma anche il dovere, di bloccare temporaneamente l’attività per l’eccessivo calore. In particolare, in relazione alla figura del preposto, l’art. 19 comma 1 lett. f-bis) del DLgs. 81/2008 impone allo stesso “in caso di rilevazione di deficienze ... di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”. Tale circostanza ben può verificarsi ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.
7 luglio 2026
/ Mario PAGANO