A distanza di quasi tre anni da un precedente chiarimento interpretativo, la Cassazione, con la sentenza n. 18000/2026, ha nuovamente affrontato la questione della spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, ex art. 540 comma 2 c.c., anche al coniuge superstite separato senza addebito. A tal riguardo, la decisione in esame ha scelto di dare continuità e condivisione all’inedito principio di diritto enunciato a sezioni semplici dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22566/2023 (si veda “Diritto di abitazione esteso al coniuge superstite separato senza addebito” del 19 settembre 2023), al dichiarato scopo di superare un contrapposto orientamento che, sino ad allora, si era fatto strada presso la giurisprudenza di legittimità. Il riferimento va, in particolare, all’indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. 12 giugno 2014 n. 13407 e Cass. 5 giugno 2019 n. 15277) che proponeva di interpretare il concetto di “casa adibita a residenza familiare” di cui all’art. 540 comma 2 c.c. quale sinonimo di “residenza comune al momento dell’apertura della successione”, ritenendo, per questa via, che il conseguimento dei diritti di abitazione e di uso presupponesse necessariamente che il coniuge superstite, al momento dell’apertura della successione, fosse ancora convivente con il coniuge deceduto nella casa familiare. Stando a questa ricostruzione, la mancanza del requisito oggettivo della convivenza nei casi di pregressa separazione – cui consegue, normalmente, la cessazione dello stato di coabitazione tra i coniugi – avrebbe escluso in radice la possibilità di estendere i diritti ex art. 540 comma 2 c.c. anche al coniuge superstite separato senza addebito. Dalla lettura della sentenza qui in commento emerge che i precedenti sopra illustrati sono proprio quelli sui quali i giudici di merito, nella controversia poi sottoposta al vaglio della Cassazione, avevano fatto leva per sostenere l’intervenuto (e contestato) acquisto della qualità di erede in capo all’ex marito superstite ai sensi dell’art. 485 c.c. Nel caso di specie, l’ex moglie era deceduta istituendo proprie eredi universali per testamento le tre figlie, le quali, però, avevano prontamente rinunciato all’eredità. Secondo il Tribunale, chiamato ad accertare l’identità degli eredi della defunta da un comune creditore ipotecario degli ex coniugi, la suddetta rinuncia all’eredità aveva comportato l’applicazione delle regole sulla successione legittima, con conseguente assunzione della qualità di chiamato all’eredità in capo al solo coniuge superstite, al quale si era accresciuta la quota delle figlie rinunzianti. Poiché, peraltro, l’ex coniuge si trovava nel possesso dei beni ereditari e, segnatamente, dell’immobile già adibito a casa coniugale, aveva pure acquistato la qualità di erede (unico) della de cuius ai sensi dell’art. 485 c.c., per non avere provveduto al compimento dell’inventario nei termini ivi prescritti. Nel giudizio di primo grado, con successiva conferma in appello, era stata, invece, respinta l’eccezione dell’ex coniuge convenuto circa la non riferibilità del suo rapporto con l’immobile alla situazione di “possesso dei beni ereditari” cui allude il già citato art. 485 c.c., posto che lo stesso si trovava nel possesso di tale immobile in parte nella veste di comproprietario e in parte quale titolare del legato ex lege accordato al coniuge superstite dall’art. 540 comma 2 c.c. Anche il giudice di gravame si era espresso in definitiva nel senso della non applicabilità della norma da ultimo richiamata al coniuge separato. La Suprema Corte, adita con ricorso, ha dal canto suo rilevato la contrarietà della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza d’appello al principio di diritto (meritevole di conferma) enucleato, per la prima volta, dalla sentenza n. 22566/2023 con la quale, i giudici di legittimità hanno affermato che i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, ex art. 540 comma 2 c.c., competono anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare. In quell’occasione, i giudici di legittimità avevano invocato a sostegno della descritta soluzione due ordini di considerazioni: per un verso, l’art. 540 comma 2 c.c. non annovera la convivenza tra i coniugi fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti ivi contemplati; per altro verso, l’art. 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato, senza esclusioni di sorta. In conclusione, la sentenza n. 18000/2026, facendo proprio il principio suesposto, ha dato un’importante spinta all’inaugurato percorso di superamento dell’orientamento difforme.
6 giugno 2026
/ Carmela NOVELLA