Si ricorda che il Tribunale di Torino, con il decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi emesso il 26 luglio 2021 (si veda “Pregiudizio ai creditori dagli atti in frode nell’accordo di composizione” del 25 febbraio 2022), ancora oggi in fase di reclamo, aveva delineato i due presupposti, oggettivo e soggettivo, affinché un atto, compiuto da un debitore che aveva fatto ricorso ad una procedura di accordo di composizione della crisi, potesse considerarsi fraudolento e, come tale, ...
26 febbraio 2022
/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI