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Presupposto oggettivo e soggettivo per la frode del sovraindebitato

È ininfluente per l’ammissione alla procedura l’atto in frode che non incide in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo dei creditori

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Sabato, 26 febbraio 2022

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Si ricorda che il Tribunale di Torino, con il decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi emesso il 26 luglio 2021 (si veda “Pregiudizio ai creditori dagli atti in frode nell’accordo di composizione” del 25 febbraio 2022), ancora oggi in fase di reclamo, aveva delineato i due presupposti, oggettivo e soggettivo, affinché un atto, compiuto da un debitore che aveva fatto ricorso ad una procedura di accordo di composizione della crisi, potesse considerarsi fraudolento e, come tale, idoneo ad inibire, sin dalla fase di apertura, l’accesso del ricorrente alla procedura.

Sempre con lo stesso decreto, il Tribunale di Torino aveva scrupolosamente delimitato i contorni del presupposto soggettivo, escludendone la sussistenza, ove il ricorrente avesse deciso

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