Il giudicato penale assolutorio per insufficienza di prove vale in ambito fiscale
Per la Consulta, non si ha nessuna estensione se l’assoluzione deriva dalla sola inapplicabilità delle presunzioni legali
L’art. 21-bis del DLgs. 74/2000, norma che prevede l’effetto del giudicato penale nel processo tributario perchè “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” per gli stessi fatti materiali è conforme a Costituzione, avendo una ratio garantista per il contribuente, vista anche la tendenziale identità del regime probatorio tra il processo penale e tributario. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 50 depositata ieri, 13 aprile, salva il richiamato art. 21-bis dalle varie censure di incostituzionalità sollevate dai giudici rimettenti. La rimessione alla Consulta derivava da ...
/ Rebecca AMATO