Verifica della soglia «incrementata» dei fringe benefit al rigo RC17 di REDDITI 2026
Le istruzioni confermano che l’eccedenza rispetto alla soglia di 1.000/2.000 euro è interamente tassata
Con riferimento ai fringe benefit, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, l’art. 1 comma 390 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in deroga all’art. 51 comma 3 del TUIR, ha previsto che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, non concorre al reddito di...
/ Pamela ALBERTI