Dazio antidumping individuale anche con presentazione di fatture a posteriori
Il documento non può però impedire l’esercizio dei poteri di controllo e verifica delle autorità doganali
Ai fini della fissazione di un dazio antidumping individuale, è consentito all’importatore di presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai requisiti previsti per beneficiare
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