Dazio antidumping individuale anche con presentazione di fatture a posteriori
Il documento non può però impedire l’esercizio dei poteri di controllo e verifica delle autorità doganali
Ai fini della fissazione di un dazio antidumping individuale, è consentito all’importatore di presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale conforme ai requisiti previsti per beneficiare di una aliquota ridotta, redatta a posteriori, anche se questo elemento deve essere valutato dalle autorità e non giustifica automaticamente, di per sé, l’applicazione di tale aliquota.
Con questi principi, la Corte di Giustizia Ue (con la sentenza del 21 maggio 2026 resa nella causa C-889/24) affronta, con una soluzione mediana, l’ipotesi ricorrente di dazi antidumping individuali, riservati alle importazioni effettuate da soggetti Ue e aventi ad oggetto beni realizzati da produttori che, in virtù della loro partecipazione al procedimento di indagine istitutivo di tali dazi, hanno visto riconosciuta una aliquota d’imposta ridotta e speciale. Per beneficiare di tale trattamento, però, la fattura presentata all’importazione deve indicare una dichiarazione specifica sottoscritta dal fornitore, spesso non presente all’atto dello sdoganamento, per ragioni formali o sostanziali, dovute anche al fatto che i venditori sono player che non coincidono con i produttori.
Ebbene, a determinate condizioni e in assenza di elementi di frode, è consentito agli importatori di presentare le fatture originali anche in un momento successivo alle operazioni di importazione, purché in assenza di comportamenti dubbi e in costanza di certezza circa la consistenza delle dichiarazioni.
La decisione attiene ad un caso di import di rondelle di ferro o acciaio, inizialmente accompagnate da fatture recanti la data del 22 dicembre 2021, che non indicavano né l’identità del loro emittente né il produttore delle merci di cui trattasi alle quali esse si riferivano. Di conseguenza, le merci sono state soggette all’aliquota del dazio antidumping definitivo dell’86,5% generale, conformemente alla tabella di cui all’art. 1 § 2 del Reg. n. 2022/191.
Successivamente, dopo una serie di scambi e documenti sempre più affinati, l’importatore ha presentato alla dogana una domanda di rettifica, volta a vedere riconosciuto il dazio antidumping definitivo del 39,6%, applicabile alle “altre società che hanno collaborato”, tra cui il fornitore delle rondelle, accompagnando l’istanza da una nuova versione delle fatture di importazione, che tuttavia recavano nuovamente la data del 22 dicembre 2021.
Pur avendo constatato che queste ultime fatture soddisfacevano ormai i requisiti formali di legge, l’autorità doganale ha rifiutato la rettifica, nell’assunto che, seguendo la nota decisione Tigers (C-156/16), la presentazione, successivamente alla dichiarazione, di una fattura conforme non era di per sé sufficiente per chiedere l’applicazione automatica dell’aliquota del dazio antidumping individuale; l’importatore, a tal fine, avrebbe dovuto presentare elementi di prova che dimostrassero che il produttore agevolato fosse il produttore effettivo delle merci di cui trattasi.
Chiamata sul punto, la Corte di Giustizia ha osservato che, con riferimento al regolamento in questione (ma il tema è replicabile in pressoché ogni ipotesi della specie) l’applicazione di un’aliquota individuale è in effetti subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nella disposizione. Tuttavia, la norma non precisa affatto il momento in cui tale fattura debba essere presentata e non è vietato che una fattura valida sia presentata alle autorità doganali successivamente alla dichiarazione in dogana, né che tale fattura sia redatta o corretta a posteriori.
Questo approccio persegue obiettivi formali, sulle revisioni a posteriori, e obiettivi sostanziali, consentendo al regolamento antidumping di dispiegare i suoi effetti, che sono quelli di compensare pratiche commerciali scorrette su base selettiva, in via generale per le imprese di un determinato Paese e in via particolare per quelle che, invece, hanno collaborato alle indagini e dimostrato comportamenti migliori.
La decisione fa un passo ulteriore di estremo interesse. Per la Corte, infatti, la presentazione di una fattura valida costituisce una condizione indispensabile per l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping individuale, ma tale presentazione non può impedire l’esercizio, da parte delle autorità doganali, dei loro poteri di controllo e di verifica. Dunque, anche in presenza di una fattura conforme in ogni punto a tali requisiti, le autorità devono effettuare i loro consueti controlli richiedendo, in caso di dubbi, la produzione di documenti supplementari al fine di verificare l’esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione in dogana e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.
Da qui si arriva al secondo principio, innovativo e che tuttavia non deve giungere fino alla prova diabolica, per cui il fatto di presentare una fattura commerciale relativa a una merce soggetta a un’aliquota del dazio antidumping individuale, valida e rispondente ai requisiti di tale disposizione, non giustifica automaticamente, di per sé, l’applicazione di tale aliquota.
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