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Bancarotta impropria da falso in bilancio se cambiano i criteri di valutazione

Vale la disciplina del concorso causale ex art. 41 c.p.

/ Maria Francesca ARTUSI

Lunedì, 27 luglio 2026

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Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell’amministratore che proceda alla modifica dei criteri di valutazione – in violazione di quelli normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmente accettati – da un esercizio all’altro, in deroga all’art. 2423-bis comma 1 n. 6) e comma 2 c.c., non avendo dato conto dell’esistenza di “casi eccezionali”, né fornendo adeguata informazione giustificativa a mezzo della nota integrativa, così evitando che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita e determinando l’ulteriore aggravamento del suo dissesto.

Tuttavia, per quanto riguarda i componenti del collegio sindacale, la responsabilità a titolo di concorso per omissione non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso.

Tali principi sono affermati dalla sentenza della Cassazione n. 26293/2026, in un procedimento che coinvolgeva una casa editrice e che è terminato con la conferma della responsabilità degli amministratori e con l’annullamento con rinvio della condanna del sindaco.

Si trattava di un caso di falso commissivo ex art. 2621 c.c., per aver esposto “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” e non per aver omesso “fatti materiali rilevanti”. I giudici di legittimità hanno ricordato che la natura commissiva della condotta consistente nella trasgressione di un divieto implica, per l’accertamento del nesso causale, che il giudizio controfattuale non sia basato sui criteri probabilistici-statistici tipici della causalità per omissione, ma sia effettuato valutando se l’evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando l’azione dal contesto in cui è stata posta in essere.

In caso di causalità per omissione l’agente può solo intervenire sul processo causale, impedendolo sul nascere, ovvero interrompendolo o deviandolo, con l’azione doverosa, verso il risultato atteso. Sicché in questo caso, per poter attribuire l’evento all’agente è necessario che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, si possa affermare con elevato grado di credibilità razionale che l’evento non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (così Cass. SS.UU. n. 30328/2002).

Nel caso di causalità commissiva, diversamente, l’agente è parte attiva del rapporto causale che innesca lui stesso o nel quale si inserisce indirizzandolo positivamente verso l’evento. In sostanza, nel caso all’attenzione della sentenza qui in commento, il falso a mezzo condotta commissiva non implica un giudizio controfattuale “per aggiunta” della condotta doverosa, bensì “per sottrazione” della condotta attiva tenuta, giudizio teso a verificare se, eliminando la condotta commissiva, il dissesto o il suo aggravamento si sarebbero verificati nella stessa misura o meno.

Ai fini della responsabilità penale, essendo il bilancio oggetto di contestazione già quello relativo al secondo esercizio consecutivo in perdita, trova applicazione l’art. 2482-bis c.c. La condotta di falsificazione del documento contabile ha neutralizzato la necessità di adempiere agli obblighi previsti dalla norma societaria, provvedendo alla riduzione del capitale ai sensi del quarto comma, con obbligatorietà analoga a quella immediata previsto dall’art. 2482-ter c.c., e rendendo possibile richiedere l’intervento del Tribunale in caso di inerzia (art. 2482-bis comma 4 c.c.).

Viene in proposito ritenuto che il mancato ricorso ai rimedi richiesti dall’art. 2482-bis c.c., a fronte di una situazione in progressiva perdita, abbia aggravato il dissesto della fallita.

Viene altresì precisato che non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa – nel caso di specie il falso nel documento contabile – e l’evento fallimentare la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto (come, nel caso in esame, il perdurante e strutturale squilibrio fra attività e passività che aveva condotto al passivo di circa euro 1 milione di euro), valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p.; cosicché il delitto è integrato anche dalla condotta di falso in bilancio che cagioni l’aggravamento di un dissesto (cfr. Cass. n. 8413/2014).

Per quanto riguarda la falsità del bilancio, la Cassazione richiama la pronuncia a Sezioni Unite n. 22474/2016 per ribadire che tale documento, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, e anche nota integrativa), ha un contenuto essenzialmente valutativo, nel quale confluiscono dati certi, dati stimati e dati congetturali. Ma anche le valutazioni si fondano su criteri obbligatori e/o largamente condivisi di riferimento, imposti dallo stesso codice civile (artt. 2423 ss. c.c.) e dalla normativa sovranazionale, ovvero frutto della elaborazione dottrinale nelle materie di competenza.

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