Cancellazione di ipoteca semplificata anche senza accollo del debito frazionato
L’Agenzia delle Entrate rifiuta l’interpretazione restrittiva
Nel 2007 venne introdotta una procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche, regolata dall’art. 13 comma 8-sexies e ss. del DL 7/2007. Successivamente, in forza dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 141/2010, tale disciplina è stata trasferita nel Testo unico bancario, e oggi è dettata dall’art. 40-bis del DLgs. 385/1993. In forza di questa disciplina, l’ipoteca iscritta a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita, in deroga a quanto previsto dall’art. 2847...
/ Anita MAURO