Registro al 3% per il finanziamento dei soci enunciato nel verbale di assemblea
Imposta dovuta anche se è stata deliberata la ricostituzione del capitale sociale mediante rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento
Quando un atto sottoposto a registrazione fa menzione di disposizioni, documentate da atti scritti o intervenute verbalmente, non sottoposte a registrazione, l’Ufficio può, in presenza di talune condizioni, sottoporre a tassazione non solo l’atto attualmente presentato per la registrazione, ma anche le disposizioni in esso “enunciate” (art. 22 commi 1 e 2 del DPR 131/86).
Di questo principio ha fatto applicazione la Corte di Cassazione nella sentenza 30 giugno 2010 n. 15585, affermando che è dovuta l’imposta di registro nella misura del 3% per l’atto di finanziamento dei soci, realizzato mediante semplice contratto verbale, ma enunciato nel verbale di assemblea con il quale è stata deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato dalle perdite, mediante ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41