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LETTERE

L’accordo MIUR-CNDCEC facilita davvero l’accesso alla professione

Martedì, 8 marzo 2011

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera di replica del Consigliere del CNDCEC delegato ai Rapporti con l’Università, Flavio Dezzani, ad Anastasia Chartofilakas, praticante dell’ODCEC di Venezia.

Gentile Dottoressa,
le convenzioni non sono sempre facili da comprendere e talvolta possono indurre a trarre delle conclusioni errate (la Sua lettera, intitolata “Noi praticanti commercialisti, penalizzati dall’accordo MIUR-CNDCEC”, del 4 marzo 2011).

Le preciso che è solo grazie alla Convenzione quadro stipulata fra il MIUR e il Consiglio nazionale, e ai successivi accordi siglati fra gli Ordini locali e le Università, che è possibile agevolare il percorso per l’accesso alla professione di esperto contabile e di dottore commercialista.
L’ordinamento professionale, infatti, consente solo a coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati in convenzione di svolgere parte del tirocinio durante il corso di studi (art. 43, D.Lgs. 139/2005) e di essere esentati dal sostenere la prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo (art. 46, D.Lgs. 139/2005) e per l’accesso alla sezione B (art. 47, D.Lgs. 139/2005).

Le ricordo che la regola generale prevede che il tirocinio necessario per l’iscrizione nella sezione B o A dell’albo possa essere svolto solo dopo aver conseguito, rispettivamente, la laurea triennale o la laurea specialistica o magistrale. In tal senso depone l’art. 40 commi 4 e 5 dell’ordinamento professionale, il quale espressamente prevede che l’iscrizione nella sezione “tirocinanti commercialisti” del Registro del tirocinio è consentita solo a coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, della classe 84/S, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e che ai titolari delle lauree triennali delle classi 17 e 28 è consentita esclusivamente l’iscrizione nella sezione “tirocinanti esperti contabili”.

L’ordinamento professionale prevede che questa regola possa essere derogata solo in presenza di corsi in convenzione. Questi ultimi consentono di correlare il percorso di studi all’attività professionale che si intende esercitare, facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentono un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

È proprio in virtù della stretta correlazione fra il percorso di studi e la professione che il Legislatore consente la possibilità di esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A o B dell’Albo.
Nel merito, la Convenzione quadro consente di acquisire i CFU nell’arco complessivo degli studi universitari. Infatti, i 48 CFU vincolati per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale possono essere già stati acquisiti nel corso della laurea triennale (in aggiunta a quelli vincolati per il conseguimento di tale laurea triennale). Allo stesso modo, i 39 CFU non acquisiti nel corso della laurea triennale, nei tre anni accademici successivi all’entrata in vigore della Convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica.

Inoltre, si sottolinea che, nel rispetto dell’art. 10 del DM 270/2004, la Convenzione si limita a vincolare solamente il 22% dei CFU complessivi per il conseguimento della laurea triennale (39 CFU su 180 CFU per conseguire la laurea triennale) e il 40% dei CFU complessivi necessari per il conseguimento della laurea magistrale (48 CFU su 120 per conseguire la laurea magistrale), lasciando ancora ampia possibilità di scelta agli studenti: pertanto appare assai difficile che uno studente iscritto a un corso di laurea 17 o 28 e 64S o 84S non riesca ad acquisire i citati CFU.

Ma vi è di più: l’accordo siglato fra l’Università Ca’ Foscari e l’Ordine di Venezia prevede un’ulteriore agevolazione per i tirocinanti, in quanto consente di estendere i benefici della Convenzione stessa anche a coloro che sono già laureati, a condizione che sostengano nei tre anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione quadro gli esami necessari per il conseguimento dei CFU indicati nella Convenzione.
Le convenzioni rappresenteranno dunque una grande opportunità per i tirocinanti, che solo in tal modo potranno veder ridotti i tempi di accesso alla professione e semplificato l’esame di Stato.


Flavio Dezzani
Consigliere CNDCEC delegato ai Rapporti con l’Università

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