Non si pagano i diritti speciali per la registrazione degli atti
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 24, ha chiarito che i tributi speciali sono dovuti solo in caso di richiesta di copie di atti
Non sono dovuti tributi speciali per l’annotazione che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria effettuano, nell’ambito del procedimento di registrazione degli atti, in calce o a margine dell’atto
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