Diniego di definizione della lite pendente entro il 30 settembre
Per la Cassazione, il termine per la notifica del diniego non è perentorio, ma solo ordinatorio
È stato già osservato che, entro il prossimo 30 settembre, in merito alla definizione delle liti pendenti di cui all’art. 39, comma 12, del DL 98/2011, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono, alternativamente, o notificare al contribuente e depositare presso il giudice il diniego di condono, oppure depositare la certificazione di regolarità della sanatoria (si veda “Definizione delle liti «alla resa dei conti»” del 14 settembre 2012).
Il DL 98/2011, per ciò che concerne il sindacato giudiziale sul diniego di condono, rinvia all’art. 16 della L. 289/2002, quindi, sebbene ciò necessariamente allarmi coloro che, già nel 2002, avevano avuto necessità di “scontrarsi” con tale dettato normativo, non può che applicarsi il comma 8 del richiamato articolo. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41