Niente riscossione integrale per tutti gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta
La prassi degli uffici applica incondizionatamente l’art. 27 del DL 185/2008, ma il dato normativo non consente ciò
In tema di avvisi di recupero dei crediti d’imposta, fa molto discutere una certa prassi delle Direzioni provinciali, che consiste nell’applicare, sempre e comunque, l’art. 27 del DL 185/2008.
Limitiamoci a parlare dei crediti d’imposta istituiti dalla legislazione speciale come il bonus ricerca e sviluppo, e cerchiamo di inquadrare la fattispecie.
Da sempre l’indebito utilizzo dei crediti d’imposta in esame era sanzionato ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97, posto che, secondo l’opinione tradizionale, ciò si sarebbe concretizzato in un omesso versamento.
Poi c’è stato il sopravvento dell’art. 27 del DL 185/2008, che, per i crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione, ha introdotto una disciplina particolarmente gravosa.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41