Raddoppio dei termini anche per la dichiarazione del sostituto d’imposta
Ma i giudici non considerano che le violazioni del modello 770 non hanno mai rilevanza penale
L’art. 43 del DPR 600/73 stabilisce che, se ci sono gli estremi per l’invio della denuncia per uno dei reati disciplinati dal DLgs. 74/2000, i termini di decadenza dal potere di accertamento sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui il fatto è stato commesso.
Come noto, molte sono le perplessità che sono sorte sull’ambito applicativo del raddoppio dei termini, che, peraltro, è stato oggetto di una specifica disposizione della legge per la delega fiscale, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale (si veda “Con la delega fiscale più rigore sul raddoppio dei termini” del 4 marzo 2014), in base alla quale il legislatore dovrà prevedere che il raddoppio operi solo quando il fatto penalmente rilevante è emerso a termini ordinari di decadenza non ancora
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