Ai sindaci anche il controllo dei bilanci approvati prima della loro nomina
La Cassazione precisa gli obblighi di controllo, reputando irrilevante, rispetto al bilancio, il momento della nomina e la mancata comunicazione
Gli obblighi di controllo e vigilanza dei sindaci sono da esplicare anche in relazione ad un bilancio approvato prima della loro nomina ed a prescindere dal fatto che esso non sia stato loro tempestivamente comunicato.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza di ieri, 14 maggio 2014, n. 10452.
Il curatore fallimentare di una società (cooperativa a responsabilità limitata) conveniva in giudizio gli amministratori ed i sindaci che si erano succeduti nella gestione e nel controllo della stessa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla prosecuzione dell’attività a fronte della perdita dell’intero capitale sociale. Tale situazione, in particolare, era emersa dal bilancio al 31 dicembre 1979, con conseguente integrazione di una causa di scioglimento della ...
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