Sospensione feriale anche per il pagamento degli accertamenti esecutivi
Non c’è invece pausa estiva per le cartelle di pagamento e per le somme richieste con accertamento/avviso di liquidazione sulle imposte d’atto
In un recente articolo (si veda “Conto alla rovescia per la sospensione feriale dei termini” del 23 luglio) abbiamo evidenziato che, per effetto dell’art. 1 della L. 742/69, dal 1° agosto al 15 settembre sono sospesi i termini processuali, quindi, primi fra tutti, quelli relativi al ricorso dinanzi al giudice tributario, da presentare entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Ora, è bene occuparsi dell’effetto che la c.d. “pausa estiva” comporta sugli istituti deflativi del contenzioso e sui termini di pagamento delle somme richieste con atto impositivo (per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali e di prassi, si rimanda all’apposita Scheda Eutekne di luglio 2014).
Gli istituti deflativi del contenzioso, salvo la mediazione ...
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