Parti contraenti responsabili per il registro non pagato dal notaio
La Cassazione conferma la responsabilità solidale, ma ciò non può valere per le sanzioni
Con la sentenza n. 5016 depositata ieri, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui, pure nel caso di imposte autoliquidate dal notaio a seguito di registrazione telematica secondo la procedura del DLgs. 463/97, rimane la responsabilità solidale delle parti contraenti per le imposte.
Da ciò consegue che se il notaio omette il versamento del tributo integrativo, la previa autoliquidazione vale a costituirlo come responsabile d’imposta, ma non incide sulla solidarietà prevista dall’art. 57 del DPR 131/86.
Viene quindi sconfessata la tesi, sostenuta da una parte della dottrina, secondo cui nella registrazione telematica il notaio sarebbe titolare di una sorta di obbligazione autonoma nei confronti del Fisco.
In base alla procedura descritta dal DLgs. 463/97, la registrazione telematica ...
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