In caso di detassazione ambientale omessa, via libera al rimborso
Dunque, la domanda di rimborso è svincolata dagli elementi presenti nella dichiarazione originaria
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58 pubblicata ieri, fornisce alcuni interessanti chiarimenti relativi al cumulo tra l’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” (art. 6 della L. 388/2000, abrogata dal DL 83/2012, valevole ancora per gli investimenti eseguiti entro il 25 giugno 2012) e il c.d. Conto energia”.
Per prima cosa, si fa presente che l’Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sulla cumulabilità tra agevolazioni fiscali e non, come è quella relativa al “Conto energia”.
Quindi, ove il contribuente intendesse fruire delle due agevolazioni, potrebbe subire la revoca della tariffa incentivante da parte del Gestore dei servizi energetici, in base alle valutazioni eseguite dal Ministero dello Sviluppo economico.
Si fa ...
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