Condono liti pendenti a rischio con il ricorso tardivo
Per la Cassazione, la «pendenza» della lite presuppone un contenzioso dotato di un minimo di aleatorietà
Un’interessante sentenza della Corte di Cassazione (n. 19693 depositata ieri) si è pronunciata sul concetto di “pendenza” della lite, istituto che, alla luce del condono introdotto dal DL 98/2011, si profila di estrema attualità.
Come ormai più che noto, i processi “pendenti” alla data dello scorso 1° maggio sono definibili secondo le modalità di cui all’art. 16 della L. 289/2002, a condizione che riguardino atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro (per valore si intende la maggiore imposta contestata tramite l’atto introduttivo del giudizio, al netto di sanzioni e interessi).
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione concerne il condono dei processi previsto dall’art. 2, comma 49,
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