In occasione della videoconferenza dello scorso 18 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la corretta interpretazione da dare alle disposizioni che prevedono che la decorrenza delle norme fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo settore (CTS, DLgs. 117/2017) operi “... dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”, sciogliendo il dubbio sorto in ordine al fatto che una diversa lettura poteva portare a intendere che le predette norme entrassero in vigore per tutti gli enti il 1° gennaio 2026, anche per quelli aventi l’esercizio non coincidente con l’anno solare. In particolare, proprio per questi ultimi, effettivi destinatari del chiarimento in rassegna, le norme afferenti ai regimi fiscali agevolati opereranno a decorrere dal primo giorno del nuovo periodo d’imposta che cadrà nel corso del 2026 (ad es., per un’associazione avente l’esercizio 1° luglio 2025/30 giugno 2026, i nuovi regimi agevolati opereranno a decorrere dal 1° luglio 2026). Si ricorda, in proposito, che la nuova formulazione della norma è stata disposta dal DL 84/2025, che ha modificato l’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017, eliminando da tale ultima norma il termine di “autorizzazione”, per adeguarla in seguito al rilascio della comfort letter da parte della Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea, residuando – la vera e propria autorizzazione – soltanto per la norma ex art. 77 del CTS (“Titoli di solidarietà”). Rinviando ad altri approfondimenti sul significato e sulla portata della predetta comfort letter, la risposta fornita dall’Agenzia chiarisce un punto che si ritiene fondamentale per gli enti aventi l’esercizio a cavallo, ossia il fatto che fino al termine del proprio esercizio l’ente continuerà a fruire del regime agevolato in essere, primo tra tutti quello di cui alla L. 398/91, che, però, risulterà inapplicabile dal momento in cui l’ente in questione deciderà il proprio ingresso nel Terzo settore attraverso l’iscrizione nel RUNTS, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 89 comma 1 lett. c) del CTS. Per quanto sopra, con la risposta fornita l’Agenzia precisa che si va a evitare una “frattura temporale” con effetti fiscali, impedendo la divisione in due del periodo d’imposta, lasciandolo inalterato nella sua unicità per iniziarne poi uno nuovo caratterizzato dal diverso regime fiscale che, per obbligo o per scelta a seconda dei casi, dovrà applicare ciascun ETS. Se ciò è ormai chiarito e assodato per quegli enti che sono entrati o entreranno nel perimetro del RUNTS, ci si chiede però cosa accadrà – viceversa – per quegli enti che decideranno di non aderire alle regole del Terzo settore. Si pensi, a titolo esemplificativo, a un’associazione culturale che decida di non entrare nel RUNTS: in tal caso essa verrà espunta dall’art. 148 comma 3 del TUIR in seguito alla riscrittura operata dal citato art. 89 comma 4 del CTS, così perdendo la decommercializzazione dei corrispettivi specifici e correndo dunque l’elevato rischio di diventare ente commerciale ai fini fiscali per effetto dell’art. 149 del TUIR. Ci si chiede, in altri termini, se la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è diretta ai soli ETS o estesa a tutti gli enti no profit. Al riguardo si ritiene pacifico che la risposta sia di carattere generale e quindi di fatto rivolta all’intera platea degli enti non commerciali. La differenza starà nella futura decisione degli stessi, in particolare da parte degli enti associativi che decideranno di non entrare nel RUNTS e che siano diversi da ASD e SSD. Infatti, a eccezione di queste ultime, per tutti gli altri enti senza scopo di lucro associativi cesserà la possibilità di fruire del citato regime fiscale agevolato della L. 398/91 per effetto dell’abrogazione, a opera dell’art. 102 comma 2 lett. e) del CTS, dell’art. 9-bis del DL 417/91, che estende i benefici agli enti associativi diversi da quelli sportivi dilettantistici. Pertanto, gli enti che a oggi sono ancora in fase di analisi per la decisione finale dovranno valutare anche gli effetti fiscali derivanti da tale abrogazione, la cui conseguenza potrebbe consistere nell’assoggettamento al regime ordinario di tassazione ai fini delle imposte dirette dei corrispettivi specifici, mentre ai fini IVA dipenderà dalla natura giuridica dell’ente poiché, nel caso di ente associativo, potrebbe essere applicabile il regime di futura esenzione ex art. 10 comma 4 n. 4) del DPR 633/72 per effetto delle modifiche apportate dall’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021, che, salvo ulteriori rinvii (peraltro in qualche modo già paventati), dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2026, quale norma oltretutto applicabile anche agli enti che transiteranno nel RUNTS diversi dalle APS e ODV in possesso dei requisiti per poter optare per il vantaggioso regime forfetario di cui all’art. 86 del CTS. Va rammentato, infatti, che, a parte tale ultima norma, nel Codice del Terzo settore, la “grande assente” è proprio l’IVA, soprattutto per effetto della necessità di rispettare il carattere comunitario di tale imposta, che limita fortemente i possibili interventi modificativi da parte dei singoli governi nazionali.
29 ottobre 2025
/ Federico MOINE e Francesco NAPOLITANO