La cartella di pagamento, emessa in pendenza del concordato preventivo, costituisce un atto inutiliter datum, irrilevante ai fini dell’inserimento del credito nell’elenco dei creditori della procedura, essendo a tal fine sufficiente la sola iscrizione a ruolo. Innanzi a questo presupposto, l’aggio della riscossione, in quanto relativo a un atto emesso senza un titolo che lo giustifichi, non può ritenersi dovuto. Né, d’altra parte, la mancata emissione della cartella di pagamento in pendenza ...
2 gennaio 2019
/ Antonio NICOTRA