La soglia dei fringe benefit a 1.000/2.000 euro entra nel «nuovo» TUIR
L’art. 53 comma 4 del DLgs. 117/2026 recepisce l’attuale disposizione della L. 207/2024 che prevede l’incremento solo fino al 2027
Nel c.d. “nuovo” TUIR di cui al DLgs. 19 giugno 2026 n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, è stato recepito l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 euro o, in caso di figli a carico, a 2.000 euro, sempre però limitatamente ai periodi 2025, 2026 e 2027 e non a regime. Le disposizioni relative ai redditi di lavoro dipendente, attualmente contenute negli artt. 49 e 51 del TUIR (DPR 917/86), confluiscono negli artt. 51 e 53 del DLgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027. Fermo restando che la disciplina ...
/ Pamela ALBERTI