Sospensione feriale anche per reclamo e adesione
Pausa estiva per acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni
L’art. 17-bis del DLgs. 546/92 sancisce che, per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, il contribuente, al posto del ricorso, è tenuto, a pena di inammissibilità, a notificare apposito atto di reclamo. Il reclamo, quindi, altro non è che un “ricorso anticipato”, non a caso il contribuente, quando lo depositerà nella segreteria del giudice, non potrà aggiungere o cambiare i motivi di ricorso. In virtù di ciò, è palese che il termine entro cui è necessario notificare il reclamo (sessanta giorni dalla ricezione dell’atto impositivo, ai sensi del ...
/ Alfio CISSELLO