Sospensione feriale anche per reclamo e adesione
Pausa estiva per acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni
L’art. 17-bis del DLgs. 546/92 sancisce che, per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, il contribuente, al posto del ricorso, è tenuto, a pena di inammissibilità, a notificare apposito atto di reclamo.
Il reclamo, quindi, altro non è che un “ricorso anticipato”, non a caso il contribuente, quando lo depositerà nella segreteria del giudice, non potrà aggiungere o cambiare i motivi di ricorso.
In virtù di ciò, è palese che il termine entro cui è necessario notificare il reclamo (sessanta giorni dalla ricezione dell’atto impositivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17-bis e 21 del DLgs. 546/92) abbia natura processuale e non amministrativa, per cui soggiace alla c.d. “pausa estiva” (per un quadro generale ...
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