La Cassazione salva chi non versa l’IVA per mancanza di liquidità
È determinante la prova della non imputabilità della crisi di liquidità e dell’impossibilità di fronteggiarla altrimenti
È legittima l’assoluzione dell’amministratore di una società che ometta il versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia di rilevanza penale perché costretto dal tardivo pagamento delle fatture da parte dei clienti, fronteggiato con un massiccio ricorso allo sconto bancario che gli consente l’effettuazione di alcuni versamenti mensili dell’IVA, nonché il pagamento dei dipendenti e dei debiti contributivi nei loro confronti; adempimenti che portano all’azzeramento di tutti i conti della società. Sono queste le conclusioni che possono trarsi dalla sentenza 3 aprile 2014 n. 15176 della ...
/ Maurizio MEOLI